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Il diritto d’autore in pillole

Chiunque navighi in rete, si ritrova spesso a dover caricare o scaricare contenuti di diversa natura, ad esempio foto, video, canzoni, ecc, senza essere consapevole di eventuali limiti e diritti. Prima di spiegarti il diritto d’autore, devi essere a conoscenza della nozione di opera d’ingegno.

L’opera d’ingegno è espressione della creatività umana e possiede diverse caratteristiche:

  • Riferibilità, ossia l’opera esprime qualcosa dell’autore, rappresenta la sua visione del mondo, il suo genio;
  • Creatività, è indispensabile per definire un’opera d’ingegno;
  • Suscettibile di estrinsecazione del mondo esteriore, un’opera deve essere manifestata secondo i normali strumenti di comunicazione per essere tutelata.

L’opera d’ingegno può essere tutelata attraverso il diritto industriale (sistema di brevetti) oppure attraverso il diritto d’autore. Quest’ultimo consente all’autore di poter disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di opporsi ad ogni loro modificazione, di autorizzarne ogni tipo di utilizzazione e di ricevere i relativi compensi.

La legge 633 del 1941 sul diritto d’autore afferma che sono tutelate le opere d’ingegno che riguardano le tradizionali arti e, dagli anni ’90, i software e le banche dati.
Le tradizionali arti riguardano la letteratura, la poesia, la musica, la scultura, l’architettura, il teatro e il cinema. Il sistema operativo è un software che viene tutelato dal diritto d’autore perché ritenuto un’opera letteraria composta da una successione di 0 e 1 letta dalla macchina.

Del diritto d’autore possono essere distinte due grandi categorie di diritti contenute nella nozione di tutela dell’opera d’ingegno:

  1. Diritto allo sfruttamento economico dell’opera
  2. Diritto morale d’autore

 

Sarebbero necessarie pagine e pagine per la descrizione di entrambe le categorie, tuttavia i punti salienti che devi ricordare del diritto allo sfruttamento economico dell’opera sono i seguenti:

  • è alienabile, si può cedere ad un altro soggetto (di solito all’editore) attraverso un atto scritto
  • è prescrittibile, l’opera diventa di dominio pubblico quando cade in prescrizione e quindi dopo 70 anni dalla morte dell’autore

Questo diritto contiene a sua volta altri diritti:

  • diritto di pubblicazione
  • diritto di riproduzione
  • diritto di trascrizione
  • diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
  • diritto di comunicazione al pubblico
  • diritto di elaborazione e di modificazione dell’opera
  • diritto di noleggio e di prestito
  • diritto di seguito

 

Il diritto morale d’autore invece spiega il legame tra l’opera e il suo autore. A differenza del primo è:

  • inalienabile, non può essere oggetto di contratto e non può essere ceduto
  • imprescrittibile, non cade mai in prescrizione col passare del tempo. Tuttavia dopo la morte dell’autore può essere rivendicato dal coniuge, dai discendenti e, qualora le finalità pubbliche lo esigano, la relativa azione può essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Questo diritto prevede a sua volta una pluralità di diritti:

  • diritto alla paternità dell’opera
  • diritto di inedito
  • diritto di pentimento
  • diritto all’integrità dell’opera

Conoscere il diritto è fondamentale per muoversi nel mondo della rete e per non violare/essere violati dei contenuti. Per approfondire il diritto d’autore puoi visitare il sito ufficiale della SIAE.
Per quanto mi riguarda, ho avuto l’opportunità di seguire un corso di Diritto dell’informazione e dei media all’università lo scorso anno.

Immagine: www.freepik.com

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